Scopo di Legacoop Toscana è di agire per la promozione della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata fondata sui principi generali della cooperazione per la diffusione dell’idea e dell’esperienza cooperativa, per lo sviluppo ed il potenziamento del movimento cooperativo in Toscana.

– Art.1. Statuto Legacoop Toscana

Testo integrale

Art.1
Costituzione e scopi

È costituita la Lega Regionale Toscana Cooperative e Mutue con sede nel Comune di Firenze, in sigla Legacoop Toscana.

Essa ha sede nel Comune di Firenze, e può istituire sedi secondarie, delegazioni e uffici in altre località della Toscana ove ciò sia necessario al miglior perseguimento delle proprie finalità statutarie.

Legacoop Toscana è un’associazione senza fini di lucro, dotata di autonomia organizzativa, patrimoniale e giuridica, ed è rappresentata dal suo Presidente. Essa ha natura di associazione non riconosciuta ai sensi e per gli effetti di cui all’ art. 36 e segg. del Codice Civile e risponde con il proprio patrimonio delle proprie obbligazioni.

Legacoop Toscana rappresenta nel territorio regionale Legacoop Nazionale in conformità agli scopi definiti nello Statuto Nazionale. Essa svolge funzioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative, delle mutue e degli altri enti aderenti a Legacoop.

In particolare, scopo di Legacoop Toscana è di agire per la promozione della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata fondata sui principi generali della cooperazione sanciti dall’Alleanza Cooperativa Internazionale, per la diffusione dell’idea e dell’esperienza cooperativa, per lo sviluppo ed il potenziamento del movimento cooperativo in Toscana.

Essa opera affinché le cooperative adempiano e gli altri enti aderenti concorrano alla funzione sociale riconosciuta alla cooperazione dall’art. 45 della Costituzione Italiana, senza discriminazione per le opinioni politiche, per il genere, per l’appartenenza etnica e le convinzioni religiose delle persone che ne fanno parte.

Legacoop Toscana, nell’ambito della propria autonomia istituzionale, statutaria ed organizzativa:

a) persegue le finalità di Legacoop Nazionale, secondo l’indirizzo dei Congressi;
b) elabora ed ha la responsabilità dell’attuazione della politica cooperativa nella Regione Toscana;
c) promuove lo sviluppo della cooperazione nel territorio regionale, con particolare riguardo alle zone svantaggiate e a quelle in cui essa è meno presente;
d) favorisce lo sviluppo imprenditoriale, la qualità sociale e la relativa visibilità delle cooperative, mutue e degli altri enti aderenti;
e) promuove la diffusione dei valori e della cultura mutualistica negli enti aderenti nonché la piena e consapevole partecipazione dei soci alle scelte aziendali quale fondamento della pratica cooperativistica;
f) contribuisce allo sviluppo economico e sociale della Regione Toscana nel contesto delle politiche di programmazione degli enti locali e regionali. In particolare, Legacoop Toscana e gli enti aderenti assicurano un costante e crescente contributo alla soluzione delle grandi questioni economiche e sociali regionali, quali il buon funzionamento dei mercati, la coesione sociale, la parità di genere, l’integrazione di cittadini extracomunitari, la buona occupazione, la sicurezza sul lavoro, la tutela dell’ambiente, lo sviluppo e la qualificazione della base produttiva e l’impegno contro tutte le mafie e contro tutte le forme di illegalità.
g) Promuove e favorisce lo sviluppo dei rapporti e delle sinergie tra le cooperative, le mutue e gli altri enti aderenti quale ulteriore elemento di distintività e cooperazione;

Legacoop Toscana agisce in autonomia da ogni altra organizzazione politica, sociale ed economica.

Legacoop Toscana mantiene costanti rapporti con le altre associazioni cooperative e con le organizzazioni i cui scopi siano coincidenti o compatibili con i propri. In particolare, essa persegue ed opera conseguentemente per il rafforzamento dei rapporti con le altre associazioni cooperative ed assume quale obiettivo strategico l’unità della rappresentanza delle organizzazioni cooperative.

 

Art. 2
Valori e principi

Legacoop Toscana si riconosce nei principi generali della cooperazione sanciti dall’Alleanza Cooperativa Internazionale, nonché nei valori e nelle regole fondamentali di comportamento contenuti nella Carta dei Valori Guida di Legacoop Nazionale.

Essa inoltre adotta e promuove presso gli enti aderenti Codici Etici, finalizzati ad ispirare l’azione degli enti stessi alla responsabilità sociale, al principio di legalità e al rifiuto di ogni rapporto con organizzazioni criminali o mafiose, all’utilità e all’interesse sociale, alla trasparenza dei mercati, alla qualità del lavoro, alle pari opportunità, allo sviluppo sostenibile.

 

Art. 3
Compiti di Legacoop Toscana

Nel quadro delle finalità previste nell’articolo 1, Legacoop Toscana ha, nel proprio ambito territoriale, i seguenti compiti:

a) la rappresentanza generale verso le Istituzioni, le Associazioni datoriali, i Sindacati, delle cooperative, delle mutue e degli altri enti aderenti a Legacoop;
b) la promozione di nuova impresa cooperativa, il proselitismo, la diffusione della cultura cooperativa in Toscana, anche in collaborazione con associazioni, fondazioni ed enti aventi finalità coerenti con tali scopi;
c) la definizione, d’intesa o su proposta delle cooperative e mutue interessate, degli assetti organizzativi e operativi di Legacoop Toscana nel territorio;
d) la definizione, d’intesa con le cooperative interessate e di concerto con i Settori e le Associazioni Nazionali, delle articolazioni delle strutture operative settoriali;
e) l’organizzazione e l’erogazione agli enti aderenti di adeguate forme di assistenza ed informazione, anche partecipando alla rete nazionale dei servizi;
f) la promozione ed il coordinamento di politiche di collaborazione, nonché di integrazione ed aggregazione, tra le imprese aderenti, volte a migliorare il presidio dei mercati e delle filiere produttive, e la capacità di fare sistema del movimento cooperativo;
g) l’organizzazione del rapporto con le pubbliche amministrazioni e con le autonomie funzionali della Toscana a livello regionale e locale, elaborando, promuovendo e sostenendo iniziative legislative ed amministrative a favore delle cooperative e delle mutue e concorrendo ai processi di concertazione e di programmazione economica e sociale;
h) la promozione e l’attuazione di una politica finalizzata alla qualificazione e alla formazione manageriale delle risorse umane, alla valorizzazione delle giovani leve, nonché al ricambio dei gruppi dirigenti nel movimento cooperativo regionale;
i) l’organizzazione, lo sviluppo e il coordinamento di studi e ricerche, anche mediante lo sviluppo di rapporti con le istituzioni della istruzione, della cultura, della scienza e della ricerca;
j) l’adozione e la promozione delle iniziative necessarie a valorizzare ed incrementare la presenza, la professionalità e l’acquisizione di funzioni manageriali da parte delle donne nelle aziende e nelle strutture associative del movimento cooperativo regionale, attraverso politiche di pari opportunità e sviluppando azioni positive a favore della conciliazione tra tempi di lavoro e famiglia;
k) l’adozione e la promozione presso le strutture associative, le cooperative, mutue e gli altri enti associati, di politiche di pari opportunità per rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono alle donne e ai giovani l’accesso ai luoghi decisionali, favorendone adeguate rappresentanze anche attraverso la definizione di quote minime riservate;
l) la vigilanza, sulla base di quanto previsto dal Regolamento Generale di Legacoop;
m) comunicazione e immagine
n) la diffusione, nelle cooperative, mutue e negli altri enti aderenti, di pratiche di responsabilità sociale, verificabili anche attraverso i bilanci sociali, quale tratto distintivo e visibile testimonianza di utilità sociale;
o) l’intervento, attraverso il Comitato dei Garanti di Legacoop Toscana, e secondo le procedure di cui al presente statuto, sulle controversie che dovessero insorgere tra enti aderenti;
p) le relazioni industriali e sindacali e la stipula di contratti ed accordi di lavoro di secondo livello;
q) e quant’altro delegato da Legacoop Nazionale.

Nei limiti di cui al successivo art. 5, l’Associazione può compiere tutti gli atti e i negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi istituzionali.

 

Art. 4
Assetto istituzionale

Legacoop Toscana è organizzata a livello istituzionale su scala regionale.

Essa può articolarsi nel territorio regionale con la costituzione di comitati territoriali, provinciali e/o di area vasta, i cui compiti, il cui ambito territoriale e la cui composizione sono definiti da apposito Regolamento approvato dalla Direzione.

Legacoop Toscana articola, inoltre, la propria struttura interna per livelli organizzativi settoriali, denominati Dipartimenti, definiti ai sensi del precedente art. 3, lettera d), e disciplinati da apposito Regolamento approvato dalla Direzione. In casi eccezionali, ove si renda necessario al miglior perseguimento degli scopi istituzionali di Legacoop Toscana, e garantisca un modello organizzativo più rispondente alle esigenze di determinati settori della cooperazione toscana, possono essere costituiti Associazioni o Comitati di Settore, secondo quanto previsto dal successivo art. 19 lettera K).

Per ciascun comitato territoriale e dipartimento interno di settore, di Legacoop Toscana, viene nominato dalla Direzione, su proposta della Presidenza e sentite le cooperative interessate, un responsabile.

In casi di particolare e motivata urgenza, sentite le cooperative interessate, la Presidenza può nominare i responsabili dei comitati territoriali e dei dipartimenti di settore, salvo ratifica da parte della Direzione nella prima riunione utile.

 

Art. 5
Divieto di svolgimento di attività economiche

Legacoop Toscana e le sue articolazioni territoriali e di settore non possono svolgere attività economiche di carattere imprenditoriale o commerciale.

 

Essa tuttavia può stipulare accordi, acquisire partecipazioni in enti pubblici e privati purché tali da non determinare posizioni di controllo, nonché compiere tutti gli atti finalizzati all’esercizio delle funzioni di rappresentanza e promozione della cooperazione ad essa assegnate dal presente Statuto o per delegazione funzionale da parte di Legacoop Nazionale.

Legacoop Toscana non può prestare garanzie o fideiussioni a favore degli enti aderenti.

Gli atti eccedenti i limiti predetti sono nulli.

Art. 6
Adesione e obblighi degli Enti associati

L’adesione a Legacoop, nonché la sospensione, il recesso, l’esclusione e tutte le altre vicende del rapporto associativo, sono disciplinate secondo le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale di Legacoop nazionale.

L’adesione a Legacoop Nazionale determina la contestuale e automatica adesione, per derivazione, ai livelli istituzionali regionali e a quelli organizzativi settoriali di competenza.

Alla luce delle disposizioni dello Statuto di Legacoop nazionale in materia di adesioni all’Associazione, di Legacoop Toscana fanno parte tutte le cooperative, mutue e gli altri enti aventi sede legale o stabile organizzazione, intendendo per quest’ultima una sede operativa o una sezione soci, nella Regione Toscana, che aderiscono a Legacoop Nazionale e che ne rispettano gli obblighi di adesione sanciti dagli Statuti Nazionale e regionale. Le cooperative, mutue e gli altri enti aderenti a Legacoop, aventi sede legale in Toscana, sono annotati nell’apposito elenco anagrafico degli enti aderenti a Legacoop Toscana.

L’adesione obbliga gli associati all’osservanza delle disposizioni statutarie e regolamentari nazionali e regionali nonché di ogni deliberazione legittimamente assunta dagli organi di Legacoop Nazionale e Regionale.

In particolare, con l’adesione a Legacoop, l’ente si impegna a:

a) uniformare il proprio statuto e la propria azione all’osservanza dei principi generali della cooperazione sanciti dall’Alleanza Cooperativa Internazionale, nonché ai valori e alle regole di comportamento contenuti nella Carta dei Valori Guida di Legacoop, tenendo conto altresì degli indirizzi di Legacoop in materia di governance delle società cooperative;
b) adottare in tutti i rapporti al proprio interno e verso l’esterno le regole di comportamento di cui al Codice Etico di Legacoop Nazionale e quelle di cui al Codice Etico di Legacoop Toscana;
c) inviare i bilanci annuali d’esercizio, comprensivi dei relativi allegati, oltre ad ogni documentazione di supporto, il bilancio consolidato ed il bilancio sociale e ambientale ove esistenti, nonché le informazioni richieste da Legacoop nazionale e regionale a fini statistici;
d) informare i propri soci delle iniziative più significative assunte da Legacoop, promuovendone la partecipazione;
e) consentire, quando richiesta, la partecipazione di esponenti di Legacoop alle assemblee e alle riunioni del consiglio di amministrazione, ove non ostino motivate ragioni di riservatezza;
f) provvedere al pagamento dei contributi associativi annuali, comunque intrasmissibili e non rivalutabili.

Legacoop Toscana utilizzerà le informazioni ed i dati degli associati –all’interno e verso terzi- esclusivamente per ragioni istituzionali e inerenti il rapporto associativo.

Inoltre, con l’adesione a Legacoop, gli enti cooperativi sottoposti alla vigilanza ai sensi della legislazione vigente, si impegnano a favorire, nella massima trasparenza e collaborazione, l’esecuzione delle revisioni ordinarie disposte da Legacoop, nonché ad adempiere agli eventuali provvedimenti di diffida.

 

Art. 7
Mancato rispetto degli obblighi di adesione

In caso di violazioni degli obblighi previsti al precedente articolo 6, ovvero di comportamenti tali da determinare danno all’immagine di Legacoop nazionale o regionale, nei confronti dell’Ente associato sarà attivata una procedura sanzionatoria secondo le modalità e con gli effetti previsti dallo Statuto Nazionale e dal Regolamento Generale ivi richiamato, che potrà portare alla sospensione del diritto all’assistenza e alla sospensione dei propri rappresentanti dalla partecipazione agli organi ai vari livelli dell’organizzazione o, nei casi più gravi, all’esclusione da Legacoop Nazionale e dalle sue strutture territoriali, regionali e settoriali.

Art. 8
Organi di Legacoop Toscana

Sono organi della Legacoop Toscana:
a) Il Congresso Regionale;
b) L’Assemblea Generale dei Delegati;
c) La Direzione;
d) La Presidenza;
e) Il Presidente;
f) Il Collegio dei Revisore dei Conti;
g) Il Comitato dei Garanti.

 

Art. 9
Congressi ordinari e straordinari

Il Congresso Regionale si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni e comunque prima di ogni Congresso di Legacoop Nazionale, secondo le modalità, sugli stessi temi ed entro i termini deliberati dalla Direzione Nazionale.

Il Congresso regionale è convocato in via straordinaria, con deliberazione della Direzione regionale, quando lo richiedano urgenti o particolarmente rilevanti necessità di Legacoop Toscana.

Il congresso straordinario è inoltre convocato quando ne facciano richiesta almeno un quinto degli Enti associati aventi sede legale in Toscana.

 

Art. 10
Modalità di convocazione

Le procedure per la convocazione, i criteri di composizione dell’assemblea generale dei delegati e le regole per lo svolgimento del congresso regionale, sono disciplinati dall’apposito Regolamento Congressuale.

L’avviso di convocazione del Congresso, contenente le date della prima e seconda convocazione, il relativo ordine del giorno e l’indicazione del luogo dove sarà tenuto, è approvato dalla Direzione Regionale ed inviato alla sede di ciascun Ente aderente almeno 30 giorni prima della data del Congresso, unitamente ai documenti congressuali, tramite posta elettronica o altri mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento.

La convocazione dei Congressi è effettuata a cura del Presidente di Legacoop Toscana e deve essere preceduta da tempestiva comunicazione a Legacoop Nazionale, che ha diritto di parteciparvi con propri rappresentanti.

Onde favorire la più ampia partecipazione alla discussione congressuale e all’elezione dei delegati all’assemblea generale, il congresso regionale può essere preceduto da assemblee congressuali dei soci delle cooperative e mutue aderenti a Legacoop in Toscana, organizzati a livello territoriale o aziendale, secondo le modalità, con gli stessi temi ed entro i termini stabiliti dal Regolamento Congressuale

 

Art. 11
Composizione del Congresso Regionale

Il Congresso Regionale è composto dai delegati designati in loro rappresentanza dalle cooperative, mutue e dagli altri Enti aderenti a Legacoop Nazionale aventi nella Regione Toscana sede legale o stabile organizzazione, intendendo per quest’ultima una sede operativa o una sezione soci, ed individuati da apposita delibera della Direzione Regionale secondo i criteri e le procedure stabiliti nel Regolamento congressuale, i quali, oltre a garantire adeguata rappresentanza alle componenti territoriali e settoriali della base associativa, debbono tener conto del numero dei soci delle cooperative aderenti, anche in relazione alla natura dello scambio mutualistico, del fatturato e dei contributi associativi corrisposti.

E’ in ogni caso garantita la prevalenza di delegati che siano espressione diretta delle cooperative, con una rappresentanza femminile adeguata alla composizione della base sociale delle cooperative e mutue aderenti.

Il Congresso Regionale si costituisce nella sede e data indicati nell’avviso di convocazione, elegge nel proprio seno il Presidente e l’Ufficio di Presidenza, nomina la Segreteria, la Commissione per la verifica dei poteri e le altre commissioni che risultino utili ai lavori congressuali.

 

Art. 12
Poteri del Congresso

Il Congresso Regionale è l’organo sovrano di Legacoop Toscana.

 

In particolare spetta al Congresso:

a) approvare i documenti congressuali;
b) determinare l’indirizzo generale dell’azione di Legacoop Toscana;
c) deliberare sulle modifiche dello Statuto di Legacoop Toscana e sull’eventuale scioglimento della medesima, in tal caso deliberando altresì sulla nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio residuo;
d) eleggere la Direzione Regionale, determinandone i criteri di composizione e il numero dei membri;
e) eleggere il Collegio di Revisori dei Conti determinandone il numero dei membri ed il suo Presidente;
f) eleggere il Comitato dei Garanti determinandone il numero dei membri;
g) eleggere i delegati al Congresso Nazionale, nel numero e secondo i criteri determinati dall’apposito Regolamento nazionale.

 

Art. 13
Validità delle riunioni e delle votazioni

Il Congresso è validamente costituito in prima convocazione con la presenza della metà dei delegati; in seconda convocazione, che può aver luogo a distanza di un’ora dalla prima, qualunque sia il numero dei delegati presenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei delegati presenti.

Le deliberazioni riguardanti modifiche statutarie sono adottate con la maggioranza qualificata di 2/3 dei delegati presenti.

Per deliberare sullo scioglimento di Legacoop Toscana è necessaria la presenza di almeno 4/5 dei delegati ed il voto favorevole di almeno tre quinti di essi.

Le deliberazioni sono adottate normalmente a scrutinio palese. Si procede con voto segreto per le elezioni degli organi di cui al punto d), e), f) del precedente articolo, quando sia richiesto almeno dal 20% dei delegati presenti, fatti salvi i diritti di eventuali minoranze a proporre propri candidati e ottenere proprie rappresentanze.

 

Art. 14
Assemblea Generale dei Delegati

L’Assemblea Generale dei Delegati al Congresso Regionale resta in carica fino al successivo Congresso.

L’Assemblea può sostituire per cooptazione i delegati venuti a mancare per dimissioni, decadenza od altra causa.

Le sostituzioni dovranno avvenire mantenendo inalterati i rapporti tra le rappresentanze e secondo le indicazioni nominative delle relative istanze.

Alle riunioni della Assemblea Generale dei Delegati partecipano di diritto i membri della Direzione Regionale Legacoop, del Comitato dei Garanti e del Collegio dei Revisori dei Conti. Quando siano persone diverse dai delegati, essi partecipano senza diritto di voto.

Le riunioni dell’Assemblea Generale dei Delegati successive al Congresso Regionale sono convocate, annualmente, a cura del Presidente della Legacoop Toscana su delibera della Presidenza. L’Assemblea Generale dei Delegati si costituisce nella sede e data indicati nell’avviso di convocazione, elegge nel proprio seno il Presidente e l’Ufficio di Presidenza, nomina la Segreteria, la Commissione per la verifica dei poteri e le altre commissioni che risultino utili ai lavori dell’assemblea.

L’Assemblea Generale dei Delegati deve essere convocata, inoltre, quando lo richieda la Presidenza di Legacoop Toscana o almeno un quinto dei componenti della Assemblea medesima o un terzo della Direzione regionale.

L’Assemblea delibera a maggioranza dei presenti, salvo i diversi quorum previsti dal precedente articolo 13 per deliberazioni in materia di modificazioni statutarie e scioglimento.

Hanno diritto di voto soltanto i Delegati al Congresso regionale ed i membri cooptati in questa veste.

 

Art. 15
Poteri dell’Assemblea Generale dei Delegati

L’Assemblea Generale dei delegati ha i seguenti poteri:

1) valutare annualmente il programma dell’attività di Legacoop Toscana predisposto dalla Direzione e il consuntivo di quella svolta;
2) discutere ed approfondire temi di particolare rilevanza per il movimento cooperativo regionale;
3) ove necessario, rivedere ed aggiornare la piattaforma strategica dell’azione di Legacoop Toscana deliberata dal Congresso regionale;
4) effettuare o ratificare alla prima seduta utile le sostituzioni e le cooptazioni dei membri della Direzione regionale;
5) effettuare le sostituzioni dei membri venuti a mancare del Collegio dei Revisori dei Conti e del Comitato dei garanti;
6) convocare, su richiesta di almeno la metà più uno dei suoi componenti, il Congresso regionale straordinario di Legacoop Toscana;
7) modificare lo Statuto di Legacoop Toscana con la maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) dei presenti, salvo quanto disposto dal successivo art. 32 del presente statuto.

 

Art. 16
Direzione: Composizione

La Direzione Regionale è eletta dal Congresso Regionale che ne stabilisce i criteri di composizione e il numero dei  membri, di cui la maggioranza tra i soci delle cooperative e mutue aderenti, garantendo la rappresentanza per ciascun genere comunque in misura non inferiore al 30% del numero complessivo dei membri, e la presenza dei giovani in età non superiore ai 40 anni pari almeno al 10% dei membri.

I membri eletti nella Direzione durano in carica fino al successivo Congresso e sono rieleggibili.

La Direzione può sostituire i propri membri venuti a mancare per dimissioni, decadenza o altra causa e può effettuare ulteriori cooptazioni in misura non superiore al 10% dei suoi componenti, salvo ratifica da parte dell’Assemblea Generale dei delegati ai sensi dell’articolo precedente.

 

Art. 17
Condizioni di ineleggibilità, incompatibilità, cessazione dei membri della Direzione

I membri della Direzione sono eletti in funzione dell’incarico ricoperto; essi decadono automaticamente con il venir meno di tale incarico. La cessazione opera automaticamente anche in caso di dimissioni o morte.

La Direzione definisce in apposito Regolamento i casi di ineleggibilità e incompatibilità ai vari livelli.

Coloro che venissero a trovarsi in tali situazioni non possono essere eletti membri della Direzione o se eletti decadono dall’incarico secondo le modalità indicate dall’apposito Regolamento.

La Direzione può deliberare comunque il provvedimento di esclusione di un proprio membro per motivi di particolare gravità, fortemente lesivi degli interessi della organizzazione, sentito il Comitato dei Garanti.

 

Art. 18
Riunioni della Direzione Regionale

La Direzione è eletta dal Congresso. Essa si riunisce per la prima volta entro il termine dei lavori del Congresso medesimo, per l’elezione del Presidente, e può svolgersi nelle forme di cui al successivo art. 27.

Al di fuori del caso di cui al comma precedente, la Direzione Regionale è convocata dal Presidente di Legacoop Toscana, di iniziativa propria o della Presidenza ovvero, obbligatoriamente, quando lo richieda un terzo dei membri della Direzione, dandone comunicazione al Comitato dei Garanti.

Le riunioni della Direzione Regionale sono presiedute dal Presidente di Legacoop Toscana.

In caso di assenza, impedimento, o laddove il Presidente venga a mancare per qualsiasi motivo, le riunioni della Direzione Regionale possono essere convocate e presiedute dal Vice Presidente ovvero dal membro di Presidenza più anziano.

La Direzione Regionale designa il Segretario della Riunione.

La Direzione Regionale delibera a maggioranza dei presenti, tranne nei casi in cui il presente statuto o altre disposizioni regolamentari prevedano quorum diversi.

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e del Comitato dei garanti partecipano alle riunioni della Direzione Regionale, senza diritto di voto.

 

Art. 19
Poteri della Direzione Regionale

Spetta alla Direzione Regionale dirigere Legacoop Toscana, in conformità agli indirizzi stabiliti dall’Assemblea Generale dei delegati. Essa delibera sulle principali questioni che attengono alla gestione e al funzionamento di Legacoop Toscana, provvedendo in particolare a:

a) approvare il programma di attività di Legacoop Toscana e verificare la sua realizzazione, anche attraverso l’analisi della situazione e delle strategie dei settori, sentiti i consigli di dipartimento e di concerto con le strutture settoriali (ove costituite);
b) convocare il Congresso Regionale e stabilirne l’ordine del giorno;
c) eleggere il Presidente di Legacoop Toscana;
d) eleggere uno o più Vice Presidenti di cui uno vicario ed i restanti membri della Presidenza,
e) deliberare -in coerenza con le disposizioni del presente statuto- su proposta della Presidenza, sentito il Comitato dei Garanti, la ripartizione dei compiti e dei relativi poteri concernenti l’esercizio delle funzioni di rappresentanza di cui ai successivi articoli 20 e 21, e delle funzioni gestionali di cui al successivo articolo 22;
f) approvare il rendiconto economico preventivo e il rendiconto economico e finanziario consuntivo di Legacoop Toscana;
g) approvare i Regolamenti;
h) esprimere il parere di Legacoop Toscana sull’adesione a Legacoop di nuove cooperative, mutue ed altri Enti, anche ratificando la relativa delibera della Presidenza;
i) proporre a Legacoop la sospensione dell’adesione o l’esclusione degli enti associati in presenza delle cause indicate dallo statuto nazionale e regionale;
j) deliberare o proporre a Legacoop di adottare nei confronti degli enti aderenti i provvedimenti sanzionatori previsti dallo statuto regionale e nazionale;
k) definire il modello organizzativo più rispondente alle esigenze della cooperazione toscana; concorrere a definire, insieme alle cooperative interessate e di concerto con le associazioni di settore nazionali, proposte motivate di costituzione, riorganizzazione, fusione e scioglimento di strutture di settore;
l) approvare il Regolamento delle articolazioni territoriali e quello delle articolazioni settoriali di Legacoop Toscana, effettuare o ratificare la nomina dei relativi responsabili secondo quanto previsto al precedente articolo 4;
m) approvare la pianta organica e il Regolamento dei dipendenti e dei trattamenti economici e normativi di Legacoop Toscana su proposta della Presidenza;
n) richiedere, su autorizzazione di Legacoop Nazionale e in relazione ad oggettive e specifiche esigenze, contributi associativi, comunque intrasmissibili e non rivalutabili, integrativi rispetto a quelli ordinari;
o) istituire la Commissione Regionale per le pari opportunità;
p) verificare la conformità al presente Statuto delle decisioni delle articolazioni settoriali e territoriali riguardo ai propri assetti organizzativi;
q) esaminare, almeno una volta l’anno, l’andamento economico regionale del movimento cooperativo.

La Direzione può nominare commissioni di lavoro, coordinamenti territoriali e settoriali, con funzioni esecutive o consultive.

La Direzione può inoltre istituire al proprio interno articolazioni funzionali a cui delegare proprie competenze.

 

Art.20
La Presidenza

La Presidenza è eletta dalla Direzione Regionale nel numero di membri fissato dalla medesima. La sua composizione deve tener conto di un’adeguata rappresentanza di genere, secondo i principi e i propositi stabiliti dal presente statuto.

Di essa fanno parte di diritto il Presidente, il Vice Presidente Vicario e gli altri eventuali Vice Presidenti.

La Presidenza provvede a:

a) elaborare annualmente gli indirizzi strategici ed i relativi obiettivi concreti dell’azione di Legacoop Toscana, nonché il programma di attività, da sottoporre alla Direzione Regionale;
b) elaborare proposte, programmi e regolamenti da sottoporre alla Direzione;
c) curare o verificare, in relazione alle funzioni di sua competenza, l’esecuzione delle deliberazioni della Direzione;
d) coordinare l’attività di Legacoop Toscana a livello regionale e territoriale, nonchè l’attività delle strutture settoriali (ove costituite), e verificarne periodicamente l’andamento dei conti con dati e raffronti omogenei, anche al fine della razionalizzazione delle risorse;
e) convocare l’Assemblea Generale dei delegati;
f) redigere il rendiconto economico preventivo ed il rendiconto economico e finanziario consuntivo da sottoporre all’approvazione della Direzione;
g) curare l’amministrazione della Lega e la sua gestione ordinaria;
h) nell’ambito dei piani deliberati dalla Direzione regionale, assumere, nominare e licenziare dirigenti, quadri e impiegati, definendone i compiti e determinandone gli emolumenti sulla base degli eventuali appositi Regolamenti e nel rispetto dei contratti e degli accordi sindacali siglati a livello nazionale e regionale;
i) assegnare procure a dirigenti e quadri;
j) deliberare sull’adesione a Legacoop degli Enti che ne facciano richiesta, sottoponendo le relative delibere alla ratifica della Direzione regionale;
k) deliberare l’acquisizione di partecipazioni al capitale sociale di enti pubblici o privati, nei limiti di cui all’articolo 5 del presente statuto;
l) designare i rappresentanti di Legacoop Toscana presso gli enti e gli organismi dei quali è chiamata a far parte;
m) su proposta del Presidente, nominare e revocare i responsabili delle funzioni gestionali di cui al successivo articolo 22;
n) definire l’assetto generale organizzativo di Legacoop e provvedere alle necessarie revisioni, anche attraverso la costituzione di commissioni e la convocazione di apposite sessioni;
o) stipulare i contratti e gli accordi di lavoro di competenza di Legacoop Toscana;
p) curare i rapporti di Legacoop con le Pubbliche Amministrazioni, con le Organizzazioni sindacali ed economiche nazionali, nonché con gli altri movimenti cooperativi e dell’impresa sociale in Italia e all’estero;
q) organizzare convegni e nominare commissioni di studio e di lavoro;
r) curare o verificare, in relazione alle funzioni di propria competenza, la comunicazione e la rappresentanza di Legacoop Toscana nelle relazioni istituzionali esterne.

Su proposta del Presidente, la Presidenza attribuisce a singoli membri deleghe specifiche di attività.

Con opportuna motivazione essa può inoltre deliberare in forma collegiale la delega temporanea di proprie funzioni ai responsabili delle funzioni gestionali di cui al successivo articolo 22, da sottoporre all’approvazione della Direzione Regionale.

 

Art. 21
Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza di Legacoop Toscana, convoca la Direzione, la Presidenza e presiede le loro riunioni.

Il Presidente firma tutti gli atti ufficiali di Legacoop Toscana ed ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti di fronte a qualsiasi giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento o laddove venga a mancare per qualsiasi motivo, il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente vicario.

Il Presidente dura in carica per un massimo di due mandati.

La Direzione, con propria motivata delibera, assunta contestualmente alla convocazione del congresso e con maggioranza dei 2/3 dei presenti, può derogare alla disposizione di cui al comma precedente e, nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal vigente relativo regolamento, autorizzarne la candidabilità per un ulteriore mandato.

 

Art. 22
Funzioni gestionali

La Direzione di Legacoop Toscana, con apposita delibera, provvede, su proposta della Presidenza e sentito il Comitato dei Garanti, alla definizione dei compiti e dei relativi poteri concernenti l’esercizio delle funzioni gestionali, stabilendone le modalità e le forme, nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di rappresentanza e funzioni gestionali stabilito da Legacoop Nazionale.

In via di principio sono compiti da attribuire alle funzioni gestionali:

1) assicurare il funzionamento dell’organizzazione, curando in via generale la gestione del personale di Legacoop Toscana;
2) Sovrintendere alla gestione amministrativa e finanziaria;
3) Garantire l’erogazione dei servizi agli enti associati e alle articolazioni territoriali e settoriali di Legacoop Toscana.

 

Art. 23
Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti, iscritti nell’apposito registro dei revisori legali dei conti.

Sono cause di ineleggibilità e di decadenza quelle previste dall’art. 2399 c.c. e dal DLgs. 39/2010 e ss.mm.ii.

Tra i membri effettivi viene eletto il Presidente.

I membri del Collegio durano in carica nel periodo compreso tra l’uno e l’altro Congresso ordinario di Legacoop Toscana.

Il Collegio controlla l’amministrazione di Legacoop Toscana, ne accerta la regolare tenuta e almeno ogni trimestre controlla i movimenti e la consistenza di cassa.

Nel caso in cui i membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti vengano a mancare per dimissioni, decadenza o altra causa, subentrano i supplenti in ordine di età. In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta fino alla successiva Assemblea Generale dei Delegati dal membro più anziano. I nuovi membri restano in carica fino alla successiva Assemblea Generale dei Delegati, la quale deve provvedere alla nomina dei membri effettivi e supplenti necessari per l’integrazione del collegio. Se con i membri supplenti non si completa il Collegio, all’integrazione  provvede senza indugio la Direzione Regionale a maggioranza dei 2/3 dei presenti sottoponendo la decisione a ratifica della successiva Assemblea Generale dei Delegati. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

 

Art. 24
Comitato dei Garanti

Il Comitato dei Garanti è composto da un numero di membri effettivi stabilito dal Congresso regionale, compreso tra 5 e 9, e 3 supplenti.

I membri del comitato durano in carica nel periodo compreso tra l’uno e l’altro Congresso ordinario di Legacoop Toscana.

Il Congresso provvede, in occasione delle successive scadenze congressuali, a garantire contemporaneamente le esigenze di rinnovo e di continuità nella composizione del Comitato stesso.

Di esso possono fare parte anche membri esterni all’organizzazione, purché non abbiano responsabilità amministrative negli enti associati.

Ciascun membro del Comitato dei Garanti deve dare notizia agli altri membri di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata questione sottoposta al giudizio del Comitato stesso, ferma restando in ogni caso la facoltà di astenersi dal partecipare alle relative decisioni.

Il Comitato dei Garanti elegge al proprio interno un Presidente ed un Vice Presidente.

Nel caso in cui i membri effettivi del Comitato vengano a mancare per dimissioni o altra causa, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi membri restano in carica fino alla successiva Assemblea Generale dei Delegati, la quale deve provvedere alla nomina dei membri effettivi e supplenti necessari per l’integrazione del comitato.

Se con i membri supplenti non si completa il Comitato, all’integrazione provvede senza indugio la Direzione Regionale a maggioranza dei 2/3 dei presenti sottoponendo la decisione alla ratifica della successiva Assemblea Generale dei Delegati.

I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Il Comitato dei Garanti partecipa alle riunioni della Direzione, senza diritto di voto.

 

Art. 25
Compiti e competenza del Comitato dei Garanti

Il Comitato dei Garanti vigila sul corretto funzionamento degli organi di Legacoop Toscana e sul rispetto dello Statuto da parte degli stessi, nonché sulla conformità dei comportamenti individuali dei membri degli organi statutari e dei responsabili delle funzioni gestionali di Legacoop Toscana ai principi della Carta dei Valori di Legacoop e del Codice Etico, tenendo conto altresì degli indirizzi di Legacoop in materia di conflitto d’interessi.

Il parere del Comitato dei Garanti è obbligatorio per le assunzioni delle deliberazioni relative a:
a) proposta di esclusione e decadenza degli enti aderenti e dei singoli componenti dei vari organi di Legacoop Toscana;
b) proposta di provvedimenti sanzionatori a carico degli enti aderenti conseguenti a violazioni di obblighi statutari o regolamentari;
c) proposta della Presidenza di cui al precedente articolo 19 lettera e).

Il Comitato dei Garanti ha competenza in materia di controversie che insorgano fra enti aderenti aventi sede legale o operativa in Toscana, o quando questi sono comunque parte in causa, ovvero tra questi e l’Associazione e/o le strutture di settore (ove costituite), nonché fra i singoli componenti degli organi di Legacoop Toscana.

Il Comitato dei Garanti ha anche competenza per le controversie che insorgano tra Legacoop Toscana e le strutture di settore (ove costituite).

Al comitato dei garanti è inoltre attribuita competenza in materia di controllo e decisione rispetto alle questioni di incompatibilità oggetto dell’apposito regolamento e a quelle previste dal presente statuto.

Il Comitato Garanti, nell’esercizio delle sue funzioni, può procedere anche di propria iniziativa a tutte le verifiche che ritiene necessarie, esprimere rilievi ed avanzare proposte.

Al Comitato dei Garanti la Direzione può richiedere pareri e formulare quesiti. Inoltre ad esso è demandata l’interpretazione del presente Statuto e dei Regolamenti in caso di controversia o dubbio.

Il Presidente del Comitato Garanti presenta alla Direzione regionale, in occasione della presentazione del rendiconto economico di cui all’art. 19, lettera f), una relazione annuale sullo svolgimento dell’attività esercitate dal Comitato stesso. Esso svolge inoltre le funzioni di cui all’art. 26 del presente statuto.

Art. 26
Consultazione degli enti associati

Quando richiesto da almeno il 25% dei suoi componenti o dalla Presidenza, la Direzione di Legacoop Toscana può deliberare la consultazione degli associati su materie o scelte di particolare rilevanza che riguardino l’insieme degli enti aderenti.

La consultazione ha natura consultiva e dovrà essere organizzata e gestita da una commissione, presieduta dal Presidente del Comitato Garanti e nominata dalla Direzione, nei tempi e con le modalità da questa stessa determinati.

La commissione riferirà nei tempi stabiliti alla Direzione gli esiti della consultazione per le deliberazioni conseguenti.

 

Art. 27
Disposizioni finali in materia di riunioni

È consentito partecipare alle adunanze e alle votazioni degli organi collegiali di cui all’art. 8, anche mediante modalità telematiche, purché sia consentita l’identificazione degli intervenuti.

Con le stesse modalità è consentito partecipare alle riunioni di tutti gli altri organismi collegiali previsti dal presente statuto e dai Regolamenti di Legacoop Toscana.

 

Art. 28
Patrimonio ed entrate

Il patrimonio di Legacoop Toscana è costituito dai beni ad essa pervenuti per qualsiasi titolo.

Sono entrate ordinarie:
a) i contributi associativi corrisposti dagli enti aderenti in coerenza con le determinazioni assunte da Legacoop Nazionale;
b) i contributi obbligatori per legge;
c) gli interessi e le rendite patrimoniali.

Sono entrate straordinarie:
a) i contributi straordinari e quelli volontari degli enti aderenti;
b) i contributi di enti pubblici e privati;
c) ogni altra eventuale entrata.

Il contributo associativo non è trasmissibile e non è rivalutabile.

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge

 

Art. 29
Preventivi e consuntivi

L’esercizio finanziario di Legacoop coincide con l’anno solare.

La Presidenza sottopone alla Direzione il preventivo entro il mese di dicembre di ciascun esercizio e il rendiconto economico entro il mese di giugno dell’anno successivo.

 

Art. 30
Regolamento Generale e Regolamenti

Il presente Statuto è corredato ed integrato dal Regolamento generale e/o da regolamenti specifici ivi previsti.

Essi sono approvati dalla Direzione Regionale, salvo quanto specificamente previsto dal precedente art. 25 comma 9, e restano in vita sino a nuova disposizione in merito.

 

Art. 31
Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di scioglimento di Legacoop Toscana, il Congresso nominerà tre o più liquidatori per le operazioni di liquidazione.

Il patrimonio netto risultante da tali operazioni sarà devoluto al Fondo Nazionale per la Promozione e lo Sviluppo della Cooperazione di Legacoop.

 

Art. 32
Norme finali e transitorie

Le modificazioni del presente statuto che si rendano necessarie a seguito dell’entrata in vigore di nuove disposizioni legislative e amministrative, possono essere apportate dalla Direzione Regionale, in deroga a quanto previsto dal precedente articolo 13.

Le modificazioni di cui al comma precedente sono portate a ratifica nella prima seduta utile dell’Assemblea generale dei delegati, con voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti.

Statuto

LEGA REGIONALE TOSCANA COOPERATIVE E MUTUE
LARGO FRATELLI ALINARI 21- 50123 FIRENZE
C.F.: 80006770483